Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Tale norma ha carattere residuale, di tal ché essa si applica salvo che la legge non preveda un diverso termine.La legge può prevedere anche un diritto prescrizionale superiore ai dieci anni: si prescrivono in vent’anni la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù prediale e…